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Deferite 16 società e 28 tesserati: ci sono Lotito e Lo Monaco.

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small-figc1Il Procuratore Federale, acquisiti gli atti dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale l’agente di calciatori Federico Pastorello per violazione del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento Agenti. Per essersi avvalsi dell’attività svolta dallo stesso Pastorello, sono stati deferiti gli agenti di calciatori Sergio Berti e Moreno Roggi i calciatori Andrea Ardito, Elvis Abbruscato, Dou Dou Diaw, Francesco Bega e Giuseppe Rossi, i dirigenti Sandro Mencucci, Pietro Lo Monaco, Massimo Cellino, Urbaino Cairo, Claudio Lotito, Alessandro Zarbano, Marcello Cestaro, Aldo Spinelli, Giorgio Lugaresi, Roberto Benigni, Nicola Baggio, Tommaso Ghirardi, Alfredo Cazzola, Fabrizio Lori, Massimo De Salvo, Pasquale Foti, Stefano Antonelli, Gianluca Nani, Roberto Zanzi, Daniele Pradè e Luca Campedelli.

A titolo di responsabilità diretta sono state deferite le società:

  • Siena,
  • Catania,
  • Cagliari,
  • Torino,
  • Lazio,
  • Roma,
  • Chievo,
  • Genoa,
  • Bologna,
  • Novara,
  • Padova,
  • Livorno,
  • Cesena,
  • Ascoli,
  • Reggina,
  • Brescia.

Questo il dettaglio del dispositivo relativamente a Claudio Lotito:

il sig.  CLAUDIO LOTITO, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Presidente del Consiglio di Amministrazione  della società SS Lazio S.p.A.:

13.1)  per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1, 3 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti in data 31 agosto 2005 alla società P&P Sport Management SAM anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Sebastiano Siviglia nonché per aver stipulato detta dichiarazione debitoria su modulo non conforme a quello predisposto dalla Commissione Agenti e per non aver depositato il contratto presso la detta Commissione, violazione continuata fino al 13 marzo 2008,

13.2)  per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva e dell’art. 8, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato la ritardata emissione della fattura da parte di P&P rispetto alla  data di stipulazione del contratto con Sebastiano Siviglia (31 agosto 2005) e, quindi, per aver contabilizzato il relativo costo (fattura n. 1 del 1 luglio 2006) nel Bilancio al 30 giugno 2007 anziché nel Bilancio al 30 giugno 2006, violando così le norme del codice civile che regolano la redazione dei Bilanci sociali (artt. 2423 e 2423bis del codice civile) – con particolare riferimento al principio inderogabile della competenza – ed alterando, di conseguenza, il risultato di esercizio sia del bilancio al 30 giugno 2006 (minori costi) sia del bilancio al 30 giugno 2007 (maggiori costi),


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